sabato 24 novembre 2012
giovedì 22 novembre 2012
sabato 3 novembre 2012
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MANA
Denominazione - Sede
Art. 1 - Nello
spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto
previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione
Sportiva Dilettantistica MANA, Associazione senza finalità di lucro, che
riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi
enunciati dal presente Statuto.
L'Associazione
ha sede legale in Mestrino (Padova) in via Misurina 1.
Con delibera
del Consiglio Direttivo dovrà conformarsi alle norme e alle direttive del Coni
(Comitato Olimpico Nazionale), nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle
Federazioni sportive internazionali,
nazionali, locali, o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione
si intenderà affiliare. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il
territorio provinciale, nazionale e anche all’estero.
Scopo – Oggetto
Art. 2 - L'Associazione
sportiva dilettantistica è caratterizzata
dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche
associative. Essa opera per fini sportivi, educativi,
ricreativi e solidaristici e si propone di offrire ai soci servizi idonei ed
efficienti, relativi alle loro esigenze motorie, sportive, ricreative,
educative, culturali e sociali. Si propone di promuovere la democrazia, la giustizia nei rapporti umani, il
pluralismo, la partecipazione civile, la pratica e la difesa delle
responsabilità e delle libertà civili, individuali, collettive ed una cultura
di pace e di equità.
Art. 3 - Per il
raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l’Associazione
potrà operare nei seguenti ambiti di attività:
·
promuovere e sviluppare attività sportive in tutte le discipline,
anche in quelle che contribuiscono ad un equilibrio integrato di corpo, mente
ed emozioni (ginnastica artistica, calcio, atletica, pallavolo, basket,
pattinaggio, orienteering, aikido e arti marziali, sport da combattimento,
autodifesa, tai chi, shiatsu, reiki, yoga, pilates, fitness, nuoto etc.). Tutte le pratiche possono
avere luogo sia a livello individuale sia di gruppo;
·
organizzare corsi di attività
ludico motoria, giocosport e avviamento agli sport;
·
costituire e allenare squadre sportive per la partecipazione a
campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative in tutte le discipline
di competenza;
·
organizzare per adulti e anziani corsi di mantenimento e
ginnastica per terza età;
·
gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a
palestre, campi e strutture sportive o ricreative di vario genere;
·
partecipare attivamente all’organizzazione e alla gestione delle
attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati,
manifestazioni, e incontri di natura sportiva, ricreativa, educativa e
culturale;
·
organizzare ed erogare corsi di formazione e di qualificazione
professionali per tutti gli operatori sportivi;
·
gestire e promuovere attività didattiche ed educative per l’avvio,
l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, anche in
collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, e con soggetti
pubblici e privati;
·
organizzare e svolgere attività di promozione e utilità sociale;
·
promuovere la qualità della vita di tutti i cittadini, anche degli
anziani e delle persone con disabilità.
Inoltre
l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
·
allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività
similari collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di
manifestazioni sportive o ricreative;
·
attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti
Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o
attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative
sportive;
·
effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
·
esercitare in via marginale e senza scopi di lucro,
attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà
osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
·
organizzare attività ricreative e culturali a favore di un
migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
·
fare
accordi con altre associazioni e/o terzi, in genere: ricevere ed effettuare
sponsorizzazioni e pubblicità, finanziamenti e donazioni da e verso enti e/o
privati a livello nazionale e internazionale, nonché esercitare le diverse
attività in diversi luoghi e/o sedi secondarie e trasferire la propria sede in
Italia o all’estero;
·
svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per
il conseguimento dello scopo sociale.
L’Associazione
per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della
collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà
erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla
legislazione vigente.
Soci
Art. 4 - Il numero dei soci è
illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti
che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Fino al compimento del 18° anno di età, il minore è
rappresentato nei rapporti sociali da chi ne esercita la patria potestà. Il
diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Tutti gli associati hanno
eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per
tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a
garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.
Art. 5 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare
domanda di ammissione all’associazione con l’osservanza delle seguenti modalità
e indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed
alle deliberazioni degli organi sociali.
I minorenni saranno ammessi come soci soltanto
previo consenso scritto da parte di chi ne esercita la patria potestà, da
allegare alla richiesta di ammissione.
All'atto del rilascio
della tessera sociale il richiedente acquisirà, ad ogni effetto, la qualifica
di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la
partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 6 - Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del
nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, entro i
30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha
la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l’interessato potrà
presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea dei
soci alla prima convocazione.
Art. 7 - La qualifica di socio dà
diritto:
·
a partecipare a tutte le attività promosse
dall'Associazione;
·
a frequentare i locali sociali, a servirsi degli
impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
·
a partecipare alla vita associativa,
esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine
all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali
regolamenti;
·
ad intervenire e discutere alle assemblee generali;
presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
·
a partecipare alle elezioni degli
organi direttivi.
Art. 8 - I soci sono tenuti:
·
all'osservanza dello Statuto, del
Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
·
al pagamento del contributo
associativo, stabilito
annualmente dal Consiglio Direttivo, e di eventuali
corrispettivi specifici.
Recesso - Esclusione
Art. 9 - Il socio cessa di far parte dell’associazione:
a) per dimissioni, da
presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per mancato rinnovo delle
quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo,
che li delibererà almeno un mese prima della fine dell'anno sociale;
c) per inosservanza del presente
Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi
sociali;
d) per decisione del Consiglio
Direttivo a causa di gravi inadempienze;
e) quando, in qualunque modo,
arrechi danni morali o materiali all’associazione o dimostri di non condividere
più le finalità dell’associazione;
f) per radiazione;
g) per decesso.
L'esclusione
diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.
Art. 10 - Le deliberazioni prese in
materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci
destinatari mediante lettera ad eccezione del caso previsto al punto b e g
dell'art. 9.
Fondo Comune
Art. 11 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è
costituito:
·
da
beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;
·
da
contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da
privati, da aziende o da Enti;
·
da
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’associazione per il conseguimento dei
propri fini istituzionali sono costituite:
·
dalle
quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività
sociali;
·
dall’utile
derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle
quali essa partecipa;
·
da
ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
·
dagli
introiti derivanti dalla gestione di bar, spacci, punti di ristoro interni
gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale utile per lo
svolgimento delle attività associative o preparati durante queste ultime,
nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere
commerciale che l’associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.
E' fatto
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
Art. 12 - Tutte le quote ed i contributi associativi potranno
essere versati in quote frazionate cicliche o mensili. Le somme versate per la
tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né rivalutabili, ma sono variabili; la quota associativa non è
trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Esercizio Sociale
Art. 13 - Il rendiconto economico e finanziario comprende
l’esercizio sociale dal 1° settembre al 31 agosto e deve essere sottoposto
all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura.
Organi dell'Associazione
Art. 14 - Sono organi dell'Associazione:
·
l'Assemblea
degli Associati;
·
il
Consiglio Direttivo;
·
il Presidente.
Assemblee
Art. 15 - L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano
dell’Associazione. Le
Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con
avviso affisso all’interno dei locali dell’associazione o con altro strumento
ritenuto idoneo (posta elettronica, sito internet), con almeno 10 giorni di
preavviso. L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della
seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea. La seconda
convocazione può aver luogo anche mezz’ora dopo la prima. Tutte le assemblee
dell’associazione, eccetto quella che delibera per lo scioglimento del circolo,
possono svolgersi anche in videoconferenza.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli
associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il
pagamento delle quote annuali. Le votazioni possono avvenire per alzata di
mano, o a scrutinio segreto.
Art. 16 - L'Assemblea ordinaria:
·
approva il
bilancio consuntivo;
·
procede
alla nomina delle cariche sociali;
·
delibera su
tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati
alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal
Consiglio Direttivo;
·
approva gli
eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i
quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il
Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per
iscritto da almeno metà degli associati con indicazione delle materie da trattare.
In quest'ultimo caso la convocazione deve avere
luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Art. 17 - L'Assemblea, di norma, è considerata
straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello
Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione.
Art. 18 - In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria
che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno
dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci
presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione
dell’associazione, in prima convocazione è indispensabile la presenza di almeno
il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda
convocazione, che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti,
è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 19 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente
dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona
designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal
Presidente dell'Assemblea.
Consiglio Direttivo
Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è
composto da un minimo di 3 consiglieri eletti fra i soci, e dura in carica 2 anni
e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche
sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. E’ fatto divieto ai
componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione di ricoprire cariche
sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito
della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal
C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente
di promozione sportiva.
Art. 21 - Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri
consiglieri in ordine all’attività svolta dal circolo per il conseguimento dei
propri fini sociali. E’ riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri
membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.
Art. 22 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4
mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o
ne facciano richiesta la metà dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio
Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti
e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità
prevale sempre il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo decade prima
della fine del mandato quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno
di tre.
Art. 23 - Il Consiglio Direttivo
deve:
·
redigere
i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee
approvate dall’Assemblea dei Soci;
·
curare
l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
·
stabilire
quote e contributi associativi per il finanziamento delle attività
dell’associazione;
·
redigere
il rendiconto economico - finanziario;
·
compilare
i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
·
approvare
tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
·
formulare
il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
·
deliberare
circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e la riammissione dei soci;
·
nominare,
in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
·
favorire
la partecipazione dei soci alle attività del circolo.
Art. 24 - Il Presidente ha la
rappresentanza legale e la firma sociale e può compiere tutte le operazioni di
ordinaria amministrazione dell'associazione. In caso di assenza o di
impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente o
al Segretario. In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vice Presidente
convocare entro trenta giorni il consiglio direttivo per l’elezione del nuovo
presidente.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Art. 25 - Oltre
alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali Assemblea, Libro verbali
Consiglio Direttivo e Libro Soci) deve essere assicurata una sostanziale
pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione,
con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari
annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono
essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
Scioglimento del circolo
Art. 26 - La decisione di scioglimento del circolo deve essere
presa dalla maggioranza di cui all’art. 18.
Art. 27 - In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con la maggioranza
prevista dall’art. 18 del presente statuto sulla designazione del patrimonio
residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente
statuto; esso sarà devoluto ad altro ente od associazione con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità, sentito l’eventuale organismo di controllo di
cui all’art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.
Disposizione finale
Art. 28 - Per qualsiasi controversia, i soci si impegnano a non
adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni non
risolvibili dagli organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un
collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti più un terzo di
comune accordo.
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