sabato 24 novembre 2012

Chiarezza affitti


Alcuni ci hanno chiesto come mai non abbiamo accettato di prendere in affitto la struttura di Abano. Seppure buona parte dei motivi siano emersi solamente in studio della segretaria di parte locatrice (el cosiddetto paron dei muri), in allegato trovate il contratto che ci è stato proposto, con delle sottolineature atte a segnalare dove le  nostre lampadine si sono accese maggiormente. Particolare attenzione va dedicata alla clausola di "rinuncia alla garanzia di pacifico godimento". Questa clausola, da sola, basta a dare piena dignità alla nostra scelta di rifiuto, poiché in uno stabile con vano palestra che si esprime sul piano soprastante la sala da pranzo dei futuri vicini, la garanzia di pacifico godimento è il minimo per poter continuare a svolgere arti marziali, e non trovarsi a pagare 800 più iva, più altri 100 euro, a vuoto, e senza possibilità di replica alcuna, come è possibile riscontrare dalla lettura del contratto. Motivi ce ne sono altri, alcuni documentabili altri meno. Se dovessero essere necessari ulteriori chiarimenti basta chiedere.

Altri ci hanno chiesto come mai abbiamo accettato di prendere in affitto lo stabile di Mestrino. Riassumerò così: la diversità di respiro che emerge confrontando le due forme contrattuali, è riscontrabile ad ogni secondo passato in compagnia dei diversi locatori. Facendo un calcolo per cui non serve essere matematici, in sostanza, ad avere a che fare con il locatore di Mestrino viviamo molto più sereni che con il locatore di Abano. In allegato se non le prove, il forte indizio.

giovedì 22 novembre 2012

Pulizie di fondo

Dopo una prima passata di olio di gomito, l'associazione si presenta così.






sabato 3 novembre 2012

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MANA


Denominazione - Sede
Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica MANA, Associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente Statuto.
L'Associazione ha sede legale in Mestrino (Padova) in via Misurina 1.
Con delibera del Consiglio Direttivo dovrà conformarsi alle norme e alle direttive del Coni (Comitato Olimpico Nazionale), nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive internazionali,  nazionali, locali, o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si intenderà affiliare. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all’estero.

Scopo – Oggetto

Art. 2 - L'Associazione sportiva dilettantistica è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative. Essa opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e solidaristici e si propone di offrire ai soci servizi idonei ed efficienti, relativi alle loro esigenze motorie, sportive, ricreative, educative, culturali e sociali. Si propone di promuovere la democrazia, la giustizia nei rapporti umani, il pluralismo, la partecipazione civile, la pratica e la difesa delle responsabilità e delle libertà civili, individuali, collettive ed una cultura di pace e di equità.

Art. 3 - Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2 l’Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

·         promuovere e sviluppare attività sportive in tutte le discipline, anche in quelle che contribuiscono ad un equilibrio integrato di corpo, mente ed emozioni (ginnastica artistica, calcio, atletica, pallavolo, basket, pattinaggio, orienteering, aikido e arti marziali, sport da combattimento, autodifesa, tai chi, shiatsu, reiki, yoga, pilates, fitness, nuoto etc.). Tutte le pratiche possono avere luogo sia a livello individuale sia di gruppo;
·         organizzare corsi di attività ludico motoria, giocosport e avviamento agli sport;
·         costituire e allenare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative in tutte le discipline di competenza;
·         organizzare per adulti e anziani corsi di mantenimento e ginnastica per terza età;
·         gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive o ricreative di vario genere;
·         partecipare attivamente all’organizzazione e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni, e incontri di natura sportiva, ricreativa, educativa e culturale;
·         organizzare ed erogare corsi di formazione e di qualificazione professionali per tutti gli operatori sportivi;
·         gestire e promuovere attività didattiche ed educative per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, e con soggetti pubblici e privati;
·         organizzare e svolgere attività di promozione e utilità sociale;
·         promuovere la qualità della vita di tutti i cittadini, anche degli anziani e delle persone con disabilità.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

·         allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
·         attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
·         effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
·         esercitare in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
·         organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
·         fare accordi con altre associazioni e/o terzi, in genere: ricevere ed effettuare sponsorizzazioni e pubblicità, finanziamenti e donazioni da e verso enti e/o privati a livello nazionale e internazionale, nonché esercitare le diverse attività in diversi luoghi e/o sedi secondarie e trasferire la propria sede in Italia o all’estero;
·         svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.

Soci

Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Fino al compimento del 18° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali da chi ne esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

Art. 5 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’associazione con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
I minorenni saranno ammessi come soci soltanto previo consenso scritto da parte di chi ne esercita la patria potestà, da allegare alla richiesta di ammissione.
All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente acquisirà, ad ogni effetto, la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 6 - Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Art. 7 - La qualifica di socio dà diritto:
·         a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
·         a frequentare i locali sociali, a servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
·         a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
·         ad intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
·         a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Art. 8 - I soci sono tenuti:
·         all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
·         al pagamento del contributo associativo, stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, e di eventuali corrispettivi specifici.

Recesso - Esclusione

Art. 9 - Il socio cessa di far parte dell’associazione:
a)    per dimissioni, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
b)    per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, che li delibererà almeno un mese prima della fine dell'anno sociale;
c)    per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
d)    per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze;
e)    quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’associazione;
f)     per radiazione;
g)    per decesso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera ad eccezione del caso previsto al punto b e g dell'art. 9.

Fondo Comune

Art. 11 - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
·         da beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;
·         da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati, da aziende o da Enti;
·         da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
·         dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
·         dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
·         da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
·         dagli introiti derivanti dalla gestione di bar, spacci, punti di ristoro interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale utile per lo svolgimento delle attività associative o preparati durante queste ultime, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12 - Tutte le quote ed i contributi associativi potranno essere versati in quote frazionate cicliche o mensili. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né rivalutabili, ma sono variabili; la quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Esercizio Sociale

Art. 13 - Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 1° settembre al 31 agosto e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura.

Organi dell'Associazione

Art. 14 - Sono organi dell'Associazione:
·         l'Assemblea degli Associati;
·         il Consiglio Direttivo;
·         il Presidente.

Assemblee

Art. 15 - L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali dell’associazione o con altro strumento ritenuto idoneo (posta elettronica, sito internet), con almeno 10 giorni di preavviso. L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea. La seconda convocazione può aver luogo anche mezz’ora dopo la prima. Tutte le assemblee dell’associazione, eccetto quella che delibera per lo scioglimento del circolo, possono svolgersi anche in videoconferenza.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto.

Art. 16 - L'Assemblea ordinaria:
·         approva il bilancio consuntivo;
·         procede alla nomina delle cariche sociali;
·         delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
·         approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno metà degli associati con indicazione delle materie da trattare.
In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 17 - L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 18 - In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione, in prima convocazione è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri eletti fra i soci, e dura in carica 2 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 21 - Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali. E’ riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta la metà dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Art. 23 -  Il Consiglio Direttivo deve:
·         redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
·         curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
·         stabilire quote e contributi associativi per il finanziamento delle attività dell’associazione;
·         redigere il rendiconto economico - finanziario;
·         compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
·         approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
·         formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
·         deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e la riammissione dei soci;
·         nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
·         favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo.

Art. 24 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente o al Segretario. In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il consiglio direttivo per l’elezione del nuovo presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 25 - Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo e Libro Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economico-finanziari annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.


Scioglimento del circolo

Art. 26 - La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dalla maggioranza di cui all’art. 18.

Art. 27 - In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’art. 18 del presente statuto sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto; esso sarà devoluto ad altro ente od associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’eventuale organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

Disposizione finale

Art. 28 - Per qualsiasi controversia, i soci si impegnano a non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti più un terzo di comune accordo.

Art. 29 - Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.