giovedì 21 marzo 2013

Importante

LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) (GU n.22 del 26-1-2013) Vigente al: 26-1-2013 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice. 4. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilita' del professionista. 5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Art. 2 Associazioni professionali 1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. 2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attivita' e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonche' una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalita' dell'associazione. 3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice. 4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. 5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi. 6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non e' consentito l'esercizio delle attivita' professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale. 7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilita' dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 e' pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge. Art. 3 Forme aggregative delle associazioni 1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica. 2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialita'. 3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attivita' professionali che rappresentano, nonche' di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruita' degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attivita' e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni. Art. 4 Pubblicita' delle associazioni professionali 1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita' per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicita'. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web. 3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi. Art. 5 Contenuti degli elementi informativi 1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalita' e con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilita' dei seguenti elementi: a) atto costitutivo e statuto; b) precisa identificazione delle attivita' professionali cui l'associazione si riferisce; c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; d) struttura organizzativa dell'associazione; e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attivita' professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari; f) assenza di scopo di lucro. 2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilita' e' esteso ai seguenti elementi: a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia; b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni; d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta; e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualita' dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza; f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4. Art. 6 Autoregolamentazione volontaria 1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attivita' dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2. 2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformita' della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. 3. I requisiti, le competenze, le modalita' di esercizio dell'attivita' e le modalita' di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attivita' professionale e ne assicurano la qualificazione. 4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attivita' professionali di cui all'art. 1. Art. 7 Sistema di attestazione 1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilita' del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilita' professionale stipulata dal professionista; f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita' alla norma tecnica UNI. 2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale. Art. 8 Validita' dell'attestazione 1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed e' rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa. 2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione. Art. 9 Certificazione di conformita' a norme tecniche UNI 1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita' professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualita', democraticita' e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformita' per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialita' e professionalita' previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2. 2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformita' alla norma tecnica UNI definita per la singola professione. Art. 10 Vigilanza e sanzioni 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge. 2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Art. 11 Clausola di neutralita' finanziaria 1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino

martedì 19 marzo 2013

Tai Sinh Vo - Sabato 6 Aprile

Allenamento di Vo Co Truyen forma Lão Hổ Thượng Sơn 19 marzo 2013

Dalle ore 15.00 alle 18.00 presso l’Associazione Mana, in via misurina 1 a Mestrino (PD) si terrà un allenamento per lo studio/ripasso della forma Lão Hổ Thượng Sơn presente nel programma di Vo Co Truyen. L’ allenamento è a numero chiuso max 15 persone, la quota prevista per i soci uisp è 10€. L' evento è aperto anche ai tesserati csen ed asi, al costo di 15€. Per informazioni rivolgersi a taisinhvo@gmail.com oppure presso la segreteria mana: 380 239 8524 – ciaomana@gmail.com

martedì 12 marzo 2013

ASSOLUTISMI RELATIVI


  • Per quali motivi il relativismo sarebbe un problema?
  • Perché si afferma che a 50 anni uno non può avere solo dubbi?
  • Perché per alcune persone è di così vitale importanza considerare la verità come una ed una sola, fosse anche la verità dell’amore?
  • Quali sono i rischi derivanti da queste affermazioni?
  • Se la verità unica è l’amore, ma noi lo descriviamo attraverso rappresentazioni, possiamo parlare davvero di una sola verità?
  • Quanti riescono ad ammettere che esiste differenza tra verità e rappresentazione?
  • C’è maggior rischio di inciampare nell’arroganza esercitando relativismi od esercitando determinismi?
  • Quand’è che si rischia di farsi garanti dell’imponderabile?
  • Cos’è il relativismo assoluto?
  • Cos’è il determinismo relativo?
  • Quanto sottile è il confine tra questi concetti e l’assolutismo?
Secondo Ugo Fabietti, professore ordinario di Antropologia culturale presso la Facoltà di Scienze della formazione, e presidente della Scuola di dottorato in Scienze umane dell’Università degli Studi di Milano-bicocca.

Se il razzismo classico proponeva una visione di un’umanità “a comparti” gerarchizzati chiamati “razze”, la sua riedizione moderna non fa più riferimento a fattori di tipo biologico ancorché non manchino esempi recenti di tentativi miranti a restaurare un razzismo su basi ideologiche. Il razzismo attuale si alimenta piuttosto di un relativismo culturale estremo. Anziché presentare una visione dell’umanità a comparti gerarchizzati, il nuovo razzismo fa delle culture umane degli universi assolutamente distinti ed incomunicanti (non gli è quindi estraneo il concetto di apartheid e neppure quello di pulizia etnica). Il razzismo moderno è un razzismo culturale, de-biologizzato. Ad esso importa frammentare l’universo umano in tanti isolati per giustificare il rifiuto e l’esclusione; non è interessato ad affermare una gerarchia tra le culture, poiché tale gerarchia è già implicita nell’esclusione che esso opera in virtù del principio della differenza. […]L’antropologia odierna è, nel fondo, relativista, e per essa le culture valgono per quello che sono. Ma questo relativismo non è quello assoluto del neo-razzismo, poiché non implica né separazione né esclusione. L’atteggiamento relativista dell’antropologia coincide piuttosto con quella “sospensione del giudizio” di cui si è detto e che costituisce la premessa di ogni comprensione della differenza culturale. […]è l’uso che è stato fatto dell’antropologia ad aver portato alla legittimazione di un’immagine frammentaria dell’umanità.
Ora se trasportiamo il ragionamento ad una relazione tra individui, possiamo osservare una tendenza generale a rifiutare qualsiasi forma di gerarchia, che può anche essere una forma di comunicazione tra le parti, in virtù di una osannata uguaglianza democratica che ha alimentato l’illusione di una società formata da individui che pretenderebbero di essere gli autocrati di se stessi. Ci troviamo di fronte a delle uguaglianze che isolano, dividono ed escludono. Una società di questo tipo non può esistere come tale. Non può essere coesa. Non è di fatto in grado di operare per il benessere collettivo. Perciò si disgrega. Questo può essere un esempio del rischio presente nel relativismo estremo: l’estrema parcellizzazione sociale.
Se con la frase “a 50 anni uno non può avere solo dubbi”, si intende dire che ad una certa età e maturità bisogna avere le idee chiare almeno su qualcosa, si può anche concordare.

  • Ma chi ha detto che avere solo dubbi significhi non avere le idee chiare? 
  • Chi ha stabilito che i cosiddetti dubbiosi non abbiano una direzione da seguire nella vita?
  • La frase rappresenta un relativismo estremo o la volontà di un determinismo assoluto?
  • Dove troviamo in noi la capacità di sottoporci a quel relativismo sano, di stampo antropologico, di cui parlavamo prima?
  • E’ possibile che le nostre certezze ci facciano rifuggire da questo scomodo “essere studiati”?
Durante le scorse puntate, abbiamo spesso parlato di credenze, verità ed appartenenze che fungono da fissanti per il proprio senso di identità.

  • Se si afferma che l’amore/la verità è una sola, non c’è il rischio di perdere di vista il fatto che le rappresentazione di quella realtà unica sono infinite?
  • Se perdiamo di vista questa molteplicità, se finiamo col negarla, come stiamo agendo, con un relativismo estremo o con un determinismo assoluto?
  • Quanto in profondità può insinuarsi l’arroganza, e per quali ragioni?
Potremmo dire, secondo il nostro punto di vista, che nell’ambito sociale è molto facile confondere delle verità oggettive con delle necessità oggettive. È altresì facile scambiare una percezione del mondo con una necessità oggettiva. Categorizzare le percezioni del mondo sociale è una necessità oggettiva, per chi si serve del determinismo logico come strumento di affermazione della propria identità. In pratica si sottolineano le differenze con gli altri per stigmatizzarli e riuscire ad autocelebrare se stessi. Da qui, che cosa accadrebbe se noi fossimo due veggenti che dicono che la verità è una sola, e quella unica verità dice che gli esseri umani non possono esprimere la verità, ma solo rappresentazioni approssimative della stessa? Potremmo ben dire che un relativismo è estremo quando implica separazione ed esclusione. Ma potremmo dire la stessa cosa del determinismo. Il problema, il male cosiddetto, non è rappresentato dal relativismo o dal determinismo, bensì da tutti quei comportamenti che implicano separazione ed esclusione, siano essi relativisti o deterministi. Rinunciare alla separazione ed all'esclusione è la premessa di ogni comprensione delle differenze culturali.

Dal libro di Giuseppe Faso Lessico del razzismo democratico. Le parole che escludono, ed. Derive Approdi, 2008
Il fondamentalismo esiste, eccome. Le sue caratteristiche fondamentali sono: 
  • la convinzione che esista una verità che deve valere sia nei rapporti verticali (uomo – Dio) che in quelli orizzontali (uomo – società);
  • il tentativo di calare le norme del libro sacro (scritto o presunto) alle forme di azione sociale e politica; 
  • il trasferimento di linguaggi e concetti dal campo religioso al campo politico; 
  • la forza di mobilitazione collettiva, per cui il leader, appellandosi alla verità, richiama una collettività che si ritiene in pericolo, minacciata da un Nemico (esterno o interno), che si tende a far coincidere col Diavolo, il Male ecc. la lotta del Bene contro il Male. Questi quattro punti possiamo vederli in atto, giorno per giorno, ripetuti ossessivamente (e a diversi livelli di rozza banalità), su tutti i giornali. Una forma, non presunta, di fondamentalismo atlantico.

giovedì 7 marzo 2013

Festa della donna

Prima che i colloqui, gli incontri, i corsi e gli impegni mi assorbano, vorrei portare l'attenzione a quel principio femminile, quella fortuna donata dal cosmo, di cui MANA è benedetta. Potete solo vagamente immaginare quanto sia benefica, importante, e spesso invisibile la sua presenza. Evitiamo di darla per scontata.
CHIARA GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!

martedì 5 marzo 2013

Aiki Shin Taiso



L'Aiki shin taiso è una disciplina di sviluppo personale fondata sulla presa di coscienza. Ginnastica d'armonizzazione dell'energia, alterna posture, marce, movimenti, meditazioni, creando un linguaggio strutturato che si adatta alle nostre coscienze, sia mentali che corporee.
L'Aiki shin taiso, equilibrando le energie interne ed esterne, permette un buon funzionamento dell'individuo, sul piano fisico, fisiologico e psichico.
Il praticante di aiki shin taiso nel volgere di alcuni mesi constata cambiamenti importanti del proprio corpo che, reso più saldo, sciolto, energico e sensibile, diviene uno strumento di comunicazione attivo, tanto con se stessi che con gli altri, oltre che con la sfera materiale e umana.
Le capacità d'azione, decisionale, di percezione sensoriale e intuitiva, di cogliere emozioni, aumentano considerevolmente mediante la pratica quotidiana.

Domenica 10 Marzo 2013, in via Misurina 1 a Mestrino (PD), presso la sede dell'associazione MANA, il Maestro di Aikido ( 5° dan) ed Aiki Shin Taiso Marco Favretti, terrà un seminario teorico pratico di Aiki Shin Taiso, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30.
E' necessario munirsi di un abito comodo o di un dogi per arti marziali.


Per i tesserati Mana, Uisp, CSI e Libertas, il costo sarà di 55 Euro, mentre per gli esterni sarà di 90 euro.
Info - segreteria: 380 239 8524 - ciaomana@gmail.com

Per iscrizioni potete contattarci od effettuare un bonifico a MANA A.S.D.
IBAN: IT91 U076 0112 1000 0101 1082 656

ED INVIARE UNA MAIL DI AVVENUTO PAGAMENTO A
ciaomana@gmail.com

LE ISCRIZIONI ED I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI' 7 MARZO 2013

GRAZIE

sabato 2 marzo 2013

Amore, paura e dolore?

La nostra mente è davvero abile a trovare modi nuovi di giustificare le cazzate di sempre. La miseria si veste da missionario, e con parole dolci, suadenti e carismatiche, ci sussurra all'orecchio di continuare a coltivare la nostra contorta apologia del dolore. Non sappiamo ammettere di essere stati condizionati a pensare che
SE NON FA MALE NON É VERO, NON CONTA, NON É NÉ REALE NÉ VALIDO.
Difficile ammettere di ricercare la sofferenza perchè non sappiamo sentirci vivi diversamente. Difficile arrivare al bivio minuto dopo minuto, e voltare verso dove non si conosce. Più facile procedere nella stessa direzione di ieri, scrivendo il nome di una città mai visitata, sul cartello stradale che indica la via del noto, del trito e ritrito. Chilometri e chilometri percorsi, e non riuscire a guardarsi allo specchio.
E mi ritrovo compassionevole...prima verso la moltitudine smarrita entro le proprie certezze, e poi verso me stesso...concedendomi l'ignoto ogni giorno...è li che riesco ad incontrarmi. Mettere un tappo alla paura coi determinismi, e reprimere il relativismo, significa non volerla affrontare. Le nostre rappresentazioni mentali dell'amore non sono l'amore stesso. E se non sappiamo lasciare andare una rappresentazione dell'amore, di fronte ad una relazione, continuiamo a confondere l'amore con la paura ed il dolore.  Poichè paura e dolore saranno travestite d'amore, continueremo a coltivarli, a difenderli, ad alimentarli. É in questo modo che quotidianamente nobilitiamo scioccamente il nostro allontanare l'amore da noi, il nostro fuggirlo. Al bivio prendiamo la via del dolore e della paura, ma prima di incamminarci cambiamo la scritta sul cartello. Scriviamo Amore con la A maiuscola, e quando riusciamo a credere al nostro stesso inganno, allora riusciamo a correre entusiasti verso il disastro. Che spettacolo la complessità umana.